13/11/2017
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato l'11 ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il nuovo Decreto assume una valenza particolare per il fatto che al paragrafo 1.2 dei nuovi CAM è disposto che l’utilizzazione dei CAM - definiti nel documento - consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi edilizi, considerati in un’ottica di ciclo di vita.
Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione.
Tali criteri non sostituiscono quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti ambientali aggiuntivi alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma, che l’opera deve avere.
L’art. 1.3 precisa che la stazione appaltante debba, in fase di studio di fattibilità e prima di procedere ad un appalto di lavori pubblici, a verificare (attraverso una relazione redatta da un professionista abilitato e iscritto agli albi o registri professionali), se non sia possibile recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l’opera pubblica in altre aree, anche procedendo a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Il Decreto ribadisce all’art. 1.4 (Il criterio dell’offerta «economicamente più vantaggiosa») che il legislatore comunitario e nazionale, al fine di promuovere l’uso strategico degli appalti pubblici, ha dato maggior rilievo alle caratteristiche qualitative, anche ambientali, per la determinazione di un’offerta «economicamente più vantaggiosa».
Viene anche istituita una nuova modalità di aggiudicazione sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
L’aggiudicazione al «prezzo più basso» rimane applicabile ma solo in via residuale.
Il Decreto ritorna anche sull’obbligo del possesso per i candidati/appaltatori già in fase di selezione di un Sistema di gestione ambientale.
L’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale, durante l’esecuzione del contratto, attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, conforme alle pertinenti norme di gestione ambientale europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.
Allo stesso modo il Decreto riconferma che l’appaltatore deve rispettare i principi di Responsabilità Sociale, assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.
L’appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con Decreto Ministeriale, volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle Convenzioni internazionali.
L’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione. quale la certificazione SA 8000: 2014 o equivalente, in alternativa, deve dimostrare di aver adottato dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.
Il Decreto indica inoltre per ciascuna fase lavorativa i criteri da rispettare e che ne devono guidare la realizzazione e i criteri cui devono rispondere i materiali da utilizzare per l’esecuzione del progetto.